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Spesometro: da inviare entro 11 aprile 2016

Pubblicato da in Leggi e normative ·
Tags: sagiservicespesometroleggiagenziadelleentrateIVAFacilesoftwaregestionali
 

Cos’è lo Spesometro?
 
Lo spesometro è una delle tante comunicazioni con cui le aziende devono comunicare dati su dati all’Agenzia delle Entrate. Introdotto dal D.I. 78/2010, obbliga a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, ovvero tutte le vendite e gli acquisti di beni e servizi.

 
 
Chi deve comunicarlo?
 
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, ovvero tutte le aziende che effettuano operazioni rilevanti Iva, compresi gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni ecc…).
 
Sono esonerati dallo spesometro:
 
-          i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta dalla Finanziaria 2015);
 
-          i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L'esonero non opera se, in corso d'anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime agevolato.
 
-          i commercianti al minuto e i tour operator per le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro (al netto dell'Iva)

 
 
Quando bisogna comunicarlo?
 
Per tutte le operazioni relative al 2015, queste le scadenze:
 
-          11.4.2016 per tutti coloro che fanno la liquidazione mensile dell’IVA;
 
-          20.4.2016 per tutti gli altri.

 
 
Come farlo?
 
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un “Modello di comunicazione polivalente. Sono tante le linee guida, le esclusioni e le limitazioni dello Spesometro e per chi vuole far da se, sembra una giungla.
 
Queste alcune linee guida per la compilazione:
 
-          Tipo di invio: i dati possono essere inviati in forma analitica (ovvero tutte le singole fatture per singolo cliente/fornitore) o in forma aggregata (per ogni cliente/fornitore vengono sommate le fatture emesse/ricevute)
 
-          Vanno comunicate tutte le operazioni con l’obbligo di emissione della fattura di qualsiasi importo e tutte le operazioni per le quali non vi è l’obbligo di emissioni della fattura per un importo al lordo dell’IVA pari o superiore a 3.600,00 euro.
 
-          Vanno comunicate tutte le operazioni a reverse charge, per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura e le operazioni split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario
 
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare:
 
-          le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
 
-          le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili);
 
-          le operazioni già trasmesse con il sistema tessera sanitario (già inviate per la predisposizione del mod. 730 precompilato)
 
-          operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;
 
-          operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS). Si ricorda, infatti, che ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (come ad esempio i medici, gli odontoiatri, le farmacie ecc…) devono inviare i relativi dati al STS. In mancanza di un esonero ufficiale, si ritiene che siano obbligato alla compilazione dello spesometro anche i soggetti che hanno inviato all'Agenzia delle entrate i dati delle spese funebri, per la predisposizione del 730 precompilato;
 
-          le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali  e le triangolazioni UE.
 
-          le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.

 
 

Contattaci al n. 079.37.66.077 o clicca qui

 
 
Parti del testo sono tratte da (https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12184-spesometro-2015-scadenza-novit-e-come-compilarlo.html)



CAMBIO DELL’ORA SUL TUO REGISTRATORE DI CASSA

Pubblicato da in Tutorial ·
Tags: sagiserviceistruzionicambiooraregistratoridicassa
 

Il 27 marzo si avvicina, e con lui anche la tanto sospirata ORA LEGALE!
Ebbene si, nonostante dormiremo 1 ora in meno, l’ora legale porterà, già a partire da domenica stessa, 1 ora di sole in più nelle nostre serate primaverili ed estive!

Per chi lavora in ufficio, o chi lavora a casa, l’unico “onere” di questo cambio è quello di aggiornare le lancette degli orologi, portandole un’ora avanti.
Per chi invece ha a che fare con strumenti come i registratori di cassa, invece, è necessario effettuare una vera e propria procedura per modificare l’ora dal menù principale del proprio apparecchio.
Il cambio dell’ora nei registratori di cassa non è facoltativo, ma è obbligatorio!
 
Vi chiederete cosa cambia se sullo scontrino c’è l’ora sbagliata, beh, ai fini fiscali cambia eccome.
Per legge, è necessario annotare sul registro dei corrispettivi, gli importi delle chiusure fiscali, relative alle varie giornate lavorative. Gli importi però vanno indicati giorno per giorno. Ora pensate a tutte quelle attività che effettuano servizio notturno, come bar, ristoranti, pub. Queste attività, in ottemperanza all’obbligo sopra descritto, devono effettuare una chiusura fiscale alla mezzanotte, anche se il turno di lavoro finisce più tardi, mentre per tutte le operazioni effettuate dopo la mezzanotte la chiusura verrà effettuata alla mezzanotte successiva. Se non cambiassero l’ora nel registratore di cassa, avrebbero dati errati nelle chiusure fiscali giornaliere.

Sai già come cambiare l’ora sul tuo registratore di cassa?
 
Se non sai come fare, clicca qui, cerca il tuo modello e segui le istruzioni.
 
Oppure chiama al num. 079.37.66.077, saremo lieti di aiutarti.



SCONTRINI ERRATI: ecco come fare

Pubblicato da in Tutorial ·
Tags: tutorialregistratoredicassascontrinofiscalesagiservice
 
Capita molto spesso che, di fretta per la coda in cassa o distratti da un cliente che ci chiede un’informazione, digitiamo un importo sbagliato nello scontrino, magari con qualche zero in più e chiudiamo per cassa senza accorgercene!
 

Una volta chiuso lo scontrino non è possibile cancellare l’operazione, come non è possibile emettere uno scontrino con importo negativo!

Ecco allora cosa è necessario fare per essere in regola e non dover dichiarare ciò che non abbiamo venduto:
 
 
 
1. Trattenere lo scontrino sbagliato (non gettarlo, perché sarà la giustificazione della differenza tra la chiusura fiscale e l’importo registrato)
 2. Emettere lo scontrino corretto al cliente
3. Annullare con una penna lo scontrino sbagliato tracciando sul davanti una diagonale e scrivendo sul retro la dicitura “ANNULLATO PER ERRATA BATTITURA
4. Al momento della chiusura fiscale (che risulterà più alta dell’effettiva) annotare sul registro dei corrispettivi la chiusura effettiva (ottenendola sottraendo lo scontrino errato dall’importo stampato dalla cassa)
 
Quindi ad esempio se emettiamo per errore uno scontrino di 300.000,00 € e la chiusura fiscale risulta di 302.345,00€, l’importo da annotare nel registro dei corrispettivi sarà di 2.345,00€ (ovvero 302.345,00 - 300.000,00 €)

Qualora però vuoi portare a zero la possibilità di commettere questo tipo di errore, si può impostare un limite alle battute sui reparti, in base alla cifra che ritieni più consona per la tua attività. >>>Contattaci!
 
 
 



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